Aiuti di Stato: Obbligo di pubblicazione sul sito aziendale

La legge 124/2017 prevede l’obbligo per le aziende di pubblicizzare l’elenco delle erogazioni pubbliche da esse ricevute entro il 30 giugno di ogni anno, con l’anno 2022 l’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata.
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.
Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti sono complessivamente soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).
Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2021:
– aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2021
– aiuti e contributi concessi / incassati nel 2021
Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2021) ma non erogato (nel 2021, in quanto incassato nel 2022 …), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2022, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:
  • i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
  • oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”.
Attenzione: a partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

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