Chiusura natalizia

 

Si avvisano i gentili clienti/fornitori,
in occasione delle festività Natalizie gli uffici di Dracma Service rimarranno chiusi il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio


Buone feste da tutto lo Staff Dracma Service

Chiusura ufficio Santo Patrono di Brescia

Si avvisano i gentili clienti/fornitori,
che gli uffici Dracma Service Srl rimarranno chiusi il giorno 15 Febbraio 2021 per il Santo Patrono di Brescia Faustino e Giovita.

 

Cordiali saluti
Lo Staff Dracma Service

Decreto Semplificazioni e domicilio digitale obbligatorio. Cosa fare per non incorrere in sanzioni?

Pochi giorni fa, il Decreto Semplificazioni ha ottenuto la fiducia di Camera e Senato, diventando definitivamente legge.
Sono molte le iniziative contenute al suo interno, tutte con l’obiettivo di facilitare la ripresa del Paese, dopo l’intenso periodo di crisi registrato nei primi mesi del 2020.
Il testo spazia tra moltissimi argomenti: dagli appalti pubblici, alle novità nel mondo dell’edilizia.
Ma soprattutto introduce una serie di novità e una decisiva presa di posizione sul tema della digitalizzazione, con il fine ultimo di snellire le pratiche burocratiche, perseguire un’economia verde, con meno sprechi e semplificare e ottimizzare i rapporti tra imprese e PA.
Sono queste le premesse che hanno portato alla definizione dell’articolo 37 della nuova legge, in cui sono trattati temi attuali e discussi, come la PEC e il domicilio digitale.
Se ormai, soprattutto dopo il periodo del lockdown , è chiaro a tutti che cosa sia la PEC e se ne siano potuti anche apprezzare i molteplici benefici, per la prima volta in una legge si parla in modo specifico anche di domicilio digitale.
Il domicilio digitale rappresenta un recapito digitale, appunto, legato proprio alla Posta Elettronica Certificata che, inserito in appositi elenchi e registri, dovrà essere utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni come strumento di comunicazione privilegiato.
Il domicilio digitale è il concetto chiave all’interno del decreto, concetto che va a sostituirsi e ad integrare quello di Posta Elettronica Certificata, introducendo una serie di importanti novità soprattutto per aziende e professionisti.
La più importante da sottolineare è l’obbligo, previsto dal 1° ottobre 2020 per tutte le imprese e professionisti, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese o al collegio o ordine di appartenenza.
Domicilio digitale che, diversamente dal passato, dovrà necessariamente essere univoco per ciascuna impresa o professionista.
Per i trasgressori di tale obbligo sono previste sanzioni e, per le aziende di nuova costituzione che non presentino correttamente l’indirizzo, il blocco della pratica.
Ma vediamo più nel dettaglio le novità apportate all’articolo 37 del Decreto Semplificazioni.

Obbligatorio un domicilio digitale univoco per ciascuna impresa, ditta individuale o professionista

Il DL 185 del 2008 e, successivamente, il DL 179 del 2012 avevano già sancito l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC per:

  • Imprese costituite in forma societaria,
  • Amministrazioni pubbliche,
  • Professionisti iscritti in albi ed elenchi,
  • Ditte individuali.

Il Decreto Semplificazioni arricchisce questo obbligo sostituendo la Posta Elettronica Certificata con un concetto più ampio, ovvero quello di domicilio digitale che, almeno per il momento, può essere attivato, appunto, con un indirizzo PEC.
Il nuovo obbligo è inoltre accompagnato dall’esplicitazione di una serie di meccanismi sanzionatori, le cui cifre e modalità variano in base al tipo di soggetto e che vedremo più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.
Ciò che è certo è che, per non incorrere in sanzioni o, peggio, nell’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale, entro il 1° ottobre 2020, è necessario che i soggetti di cui sopra si accertino di aver registrato un indirizzo PEC valido e funzionante presso il Registro delle Imprese o presso il proprio Albo o elenco di appartenenza.
Che cosa dovranno fare, quindi, imprese e società prima del 1° ottobre 2020?

  • Accertarsi di aver registrato il domicilio digitale (che in questo momento corrisponde a un indirizzo PEC) presso il Registro delle Imprese. Per fare la verifica, è sufficiente eseguire una ricerca sul Registro delle Imprese oppure scaricare una visura aggiornata dell’impresa dal cassetto digitale per il cittadino imprenditore, accedendo con SPID o CNS.
  • Se il domicilio digitale è già registrato, accertarsi che questo sia ancora valido e funzionante. Controllare quindi, ad esempio, che la casella PEC non sia scaduta, e che abbia spazio disponibile per la ricezione di nuovi messaggi. È importante accertarsi di questo, dal momento che la nuova legge prevede sanzioni anche per il domicilio già registrato ma inattivo.
  • Nel caso in cui non si sia ancora proceduto alla registrazione del domicilio, è necessario dotarsi di una PEC presso un Gestore accreditato come Aruba PEC e comunicarlo al Registro delle Imprese tramite l’apposita procedura online entro il 1° ottobre 2020.

Sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese

Novità in vista anche per le nuove iscrizioni da parte di società e ditte individuali.
Il domicilio digitale diventa un requisito fondamentale per poter procedere con le pratiche di registrazione.
Questo significa che il Registro delle Imprese bloccherà le domande di iscrizione di imprese costituite in forma societaria e ditte individuali che non siano provviste di un domicilio digitale fino a quando non verrà eseguita l’integrazione.
La prima cosa da fare, quindi, per l’apertura e l’avvio di nuove attività, sarà dotarsi di un domicilio digitale che entra a pieno titolo nei requisiti necessari per la conclusione delle pratiche.

Sanzioni e azioni nei confronti di società e ditte individuali

Come già accennato, il Decreto Semplificazioni porta anche a una stretta sulle sanzioni per gli inadempienti, che vengono definite in modo molto dettagliato all’interno del testo.
Se non è stato comunicato il domicilio digitale oppure questo è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, dal primo ottobre scatterà:

  • la sanzione pecuniaria per gli inadempienti (da 206 € fino a 2.064 € per le società e da 30 € fino a 1.548 € per le ditte individuali);
  • l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale da parte del Registro delle Imprese.

Ciò significa che società e ditte individuali, non solo saranno soggette a multe, ma si troveranno anche e comunque assegnato un domicilio digitale che non potrà essere scelto, ma che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato come strumento principale di comunicazione e di notifica di eventuali atti.
Nel caso in cui invece il domicilio digitale sia presente ma inattivo, ovvero, come spiegato poco sopra, nel caso in cui la casella risulti scaduta o non funzionante, verrà richiesto all’impresa o alla ditta individuale un adeguamento entro i successivi 30 giorni, per far sì che il domicilio registrato torni nuovamente attivo e funzionante.
Nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni, la ditta o l’impresa continuino ad essere inadempienti il Registro cancellerà il domicilio registrato e procederà con la sanzione e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.

Sanzioni e azioni nei confronti di professionisti, ordini e collegi

Al pari di aziende costituite in forma societaria e ditte individuali, anche i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato (per intendersi: medici, architetti, geometri, avvocati ecc…) dovranno comunicare il proprio domicilio digitale ai rispettivi ordini o collegi entro il 1° ottobre 2020.
A loro volta, ordini e collegi dovranno inserire tali recapiti all’interno di specifici elenchi, disponibili e consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche per questi soggetti, quindi, sono fortemente consigliate le opportune verifiche circa la registrazione del proprio domicilio digitale per non incorrere nelle azioni sanzionatorie che, in base alla nuova legge potrebbe portare gli inadempienti alla sospensione dagli albi.
In particolare, nel caso in cui il professionista non abbia dato opportuna comunicazione dell’indirizzo PEC al proprio ordine o collegio di appartenenza, sarà obbligatoriamente soggetto alla diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del collegio o dell’ordine di appartenenza. Se la diffida non viene ottemperata, verranno invece avviate le procedure di sospensione dall’albo fino a che il professionista non avrà comunicato il proprio domicilio digitale.
Ma non finisce qui. Sono previste infatti azioni sanzionatorie anche per Ordini e Collegi che non rendano disponibili in via telematica gli elenchi dei domicili registrati che possono essere commissariati o sciolti in caso di reiterata inadempienza.

Perché dotarsi subito di una casella PEC

Alla luce delle nuove disposizioni diventa quanto mai opportuno valutare immediatamente l’acquisto di un indirizzo PEC e la sua registrazione, soprattutto da parte di chi ancora non se ne è fatto carico.
C’è da dire, tuttavia, che l’obbligo di dotarsi di strumenti digitali, come già successo, comporta sempre un progressivo miglioramento nelle attività e nella gestione. Ne è un esempio la PEC stessa, che da obbligo si è negli anni trasformata in opportunità dal momento che i benefici apportati superano sicuramente i costi.
L’obbligatorietà del domicilio digitale, non solo consentirà di adeguarsi all’obbligo legislativo, ma molto probabilmente porterà a nuovi scenari d’uso semplificati e ottimizzati e a una gestione più efficiente sia sul lavoro sia nella vita privata.

Contributi per l’acquisto di strumentazione informatica

Gentile cliente,
ci teniamo a segnalarle importanti novità da parte di Regione Lombardia per le imprese che hanno sostenuto delle spese per l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa delle attività lavorative mantenendo le misure di sicurezza.
Dal 6 ottobre il Bando “Safe Working – Io riapro sicuro” oltre che alle spese legate alla sanificazione degli ambienti e all’ acquisto di DPI ammette le spese per l’acquisto di strumentazione informatica, come per esempio:

  • strumenti, software, attrezzature digitali destinati agli spazi di contatto e alle relazioni a distanza con i clienti/utenti
  •  hardware e software per migliorare la gestione del magazzino
  •  hardware (pc fisso o portatile, tablet, etc) e software per la formazione a distanza e per favorire il lavoro in presenza attrezzando gli spazi nel rispetto distanziamento sociale

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% per le piccole imprese e al 70% per le micro imprese. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro.
L’investimento minimo richiesto è pari a 2.000 euro
Le domande possono essere presentante fino al 30 novembre 2020!

NTS Business Cube, CRIBIS

Acquisizione e controllo dati anagrafici imprese (Cribis D&B)

cribis nts software gestionale
NTS Informatica ha realizzato un nuovo modulo che consente all’azienda di velocizzare le operazioni di inserimento e modifica dei dati anagrafici di un’impresa, utilizzando i dati del Registro Imprese messi a disposizione dai servizi Cribis D&B.
Vantaggi
  • Dati sempre aggiornati: i servizi Cribis D&B utilizzano i dati aggiornati del Registro Imprese;
  • Maggiore produttività: gli automatismi implementati nel software Business consentono di inserire e modificare le nuove anagrafiche in modo ancora più facile e veloce;
  • Riduzione degli errori: la Banca Dati Cribis, costantemente aggiornata con le informazioni della Camera di Commercio, permette di ridurre gli errori di compilazione delle anagrafiche.

 

Funzionalità
Attraverso il modulo di “Acquisizione e Controllo Dati Anagrafici Imprese” è possibile:
In fase di inserimento di una nuova anagrafica, eseguire la ricerca sulla banca dati Cribis a partire dalla Partita Iva o dal Codice Fiscale direttamente da Business con una apposita funzione e compilare automaticamente l’anagrafica; In fase di controllo, quindi su anagrafiche esistenti, il programma evidenzia le differenze tra i dati anagrafici registrati su Business e quelli rilevati da Cribis permettendo l’aggiornamento dei dati non allineati; L’inserimento e controllo delle anagrafiche è presente sui clienti/fornitori, anagrafiche generali e lead del CRM.
Oltre ai dati prettamente anagrafici della sede legale, acquisiti nelle anagrafiche di Business (denominazione, indirizzo, e-mail, pec, sito web, recapiti telefonici), vengono mostrate anche altre informazioni a scopo informativo: iscrizione CCIAA, data costituzione, natura giuridica, stato attività (attiva, cessata, in liquidazione), codice ATECO, numero dipendenti.

 

Contattaci per saperne di più

 

La fine del supporto per Microsoft Office 2010 è prevista per il 13 ottobre 2020

93190-[Convertito]
Il supporto per Office 2010 terminerà il 13 ottobre 2020 e non ci saranno estensioni e aggiornamenti di sicurezza estesi. Tutte le app di Office 2010 continueranno a funzionare. Tuttavia, ci si potrebbe esporre a rischi per la sicurezza gravi e potenzialmente dannosi.
Cosa accadrà dopo la fine del supporto del 13 ottobre 2020?

  • Microsoft non fornirà più supporto tecnico, correzioni di bug o correzioni di sicurezza per le vulnerabilità di Office 2010 che possono essere segnalate o scoperte successivamente. Ciò include aggiornamenti di sicurezza che possono aiutare a proteggere il PC da virus dannosi, spyware e altri software dannosi.
  • Non si riceveranno più gli aggiornamenti del software di Office 2010 da Microsoft Update.
  • Non si riceverà più supporto tecnico.
  • Non verranno forniti ulteriori aggiornamenti del contenuto e la maggior parte del contenuto della Guida verrà ritirato.

Microsoft-Office-2019
Passa a Office 2019 per garantire la sicurezza dei dispositivi e degli account dei tuoi clienti: gli aggiornamenti per Office 2010 termineranno il 13 ottobre 2020.
Ti consiglierei di iniziare a pianificare la transizione della tua azienda a Office 2019 ora. Prima inizi, meno tempo dovrai affrontare i problemi di vulnerabilità di Office 2010.
Contattaci subito

La APP DocEasy disponibile negli Store!

 

La APP DocEasy disponibile negli Store!

Google Play e APP Store

È vero, l’abbiamo aspettata un po’ ma ora la APP DocEasy è disponibile sugli Store.
La APP gratuita DocEasy sarà disponibile per un primo periodo in tutte le sue funzionalità, così potremo raccogliere il feedback di chi inizierà ad utilizzarla.
Successivamente a questo periodo di prova solo I TITOLARI di LICENZA
Efatt Azienda ed Efatt Studio / Azienda Capo Gruppo potranno ottenere:

  • visualizzazione del dettaglio fattura
  • visualizzazione del motivo di scarto da parte dello SDI
  • visualizzazione del motivo di rifiuto da parte del cliente > se appartenente alla PA
  • condivisione del documento

Nell’ottica di offrire uno strumento su misura per la sua attività professionale e dopo aver raccolto i suggerimenti in merito, verrà valitata la funzionalità “compilazione fattura”.

Contattaci per saperne di più

 

Chiusura estiva

2461863-02
Comunichiamo che i nostri uffici resteranno chiusi da mercoledì 12 agosto a venerdì 21 agosto compresi per le vacanze estive.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 24 agosto.
Lo staff di Dracma Service