Chiusura natalizia
Si avvisano i gentili clienti/fornitori,
in occasione delle festività Natalizie gli uffici di Dracma Service rimarranno chiusi il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio
Buone feste da tutto lo Staff Dracma Service
Si avvisano i gentili clienti/fornitori,
in occasione delle festività Natalizie gli uffici di Dracma Service rimarranno chiusi il 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio
Buone feste da tutto lo Staff Dracma Service
Si avvisano i gentili clienti/fornitori,
che gli uffici Dracma Service Srl rimarranno chiusi il giorno 15 Febbraio 2021 per il Santo Patrono di Brescia Faustino e Giovita.
Cordiali saluti
Lo Staff Dracma Service
Il DL 185 del 2008 e, successivamente, il DL 179 del 2012 avevano già sancito l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC per:
Il Decreto Semplificazioni arricchisce questo obbligo sostituendo la Posta Elettronica Certificata con un concetto più ampio, ovvero quello di domicilio digitale che, almeno per il momento, può essere attivato, appunto, con un indirizzo PEC.
Il nuovo obbligo è inoltre accompagnato dall’esplicitazione di una serie di meccanismi sanzionatori, le cui cifre e modalità variano in base al tipo di soggetto e che vedremo più nel dettaglio nei prossimi paragrafi.
Ciò che è certo è che, per non incorrere in sanzioni o, peggio, nell’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale, entro il 1° ottobre 2020, è necessario che i soggetti di cui sopra si accertino di aver registrato un indirizzo PEC valido e funzionante presso il Registro delle Imprese o presso il proprio Albo o elenco di appartenenza.
Che cosa dovranno fare, quindi, imprese e società prima del 1° ottobre 2020?
Novità in vista anche per le nuove iscrizioni da parte di società e ditte individuali.
Il domicilio digitale diventa un requisito fondamentale per poter procedere con le pratiche di registrazione.
Questo significa che il Registro delle Imprese bloccherà le domande di iscrizione di imprese costituite in forma societaria e ditte individuali che non siano provviste di un domicilio digitale fino a quando non verrà eseguita l’integrazione.
La prima cosa da fare, quindi, per l’apertura e l’avvio di nuove attività, sarà dotarsi di un domicilio digitale che entra a pieno titolo nei requisiti necessari per la conclusione delle pratiche.
Come già accennato, il Decreto Semplificazioni porta anche a una stretta sulle sanzioni per gli inadempienti, che vengono definite in modo molto dettagliato all’interno del testo.
Se non è stato comunicato il domicilio digitale oppure questo è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, dal primo ottobre scatterà:
Ciò significa che società e ditte individuali, non solo saranno soggette a multe, ma si troveranno anche e comunque assegnato un domicilio digitale che non potrà essere scelto, ma che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato come strumento principale di comunicazione e di notifica di eventuali atti.
Nel caso in cui invece il domicilio digitale sia presente ma inattivo, ovvero, come spiegato poco sopra, nel caso in cui la casella risulti scaduta o non funzionante, verrà richiesto all’impresa o alla ditta individuale un adeguamento entro i successivi 30 giorni, per far sì che il domicilio registrato torni nuovamente attivo e funzionante.
Nel caso in cui, trascorsi i 30 giorni, la ditta o l’impresa continuino ad essere inadempienti il Registro cancellerà il domicilio registrato e procederà con la sanzione e l’assegnazione d’ufficio di un nuovo domicilio digitale.
Al pari di aziende costituite in forma societaria e ditte individuali, anche i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato (per intendersi: medici, architetti, geometri, avvocati ecc…) dovranno comunicare il proprio domicilio digitale ai rispettivi ordini o collegi entro il 1° ottobre 2020.
A loro volta, ordini e collegi dovranno inserire tali recapiti all’interno di specifici elenchi, disponibili e consultabili da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche per questi soggetti, quindi, sono fortemente consigliate le opportune verifiche circa la registrazione del proprio domicilio digitale per non incorrere nelle azioni sanzionatorie che, in base alla nuova legge potrebbe portare gli inadempienti alla sospensione dagli albi.
In particolare, nel caso in cui il professionista non abbia dato opportuna comunicazione dell’indirizzo PEC al proprio ordine o collegio di appartenenza, sarà obbligatoriamente soggetto alla diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del collegio o dell’ordine di appartenenza. Se la diffida non viene ottemperata, verranno invece avviate le procedure di sospensione dall’albo fino a che il professionista non avrà comunicato il proprio domicilio digitale.
Ma non finisce qui. Sono previste infatti azioni sanzionatorie anche per Ordini e Collegi che non rendano disponibili in via telematica gli elenchi dei domicili registrati che possono essere commissariati o sciolti in caso di reiterata inadempienza.
Alla luce delle nuove disposizioni diventa quanto mai opportuno valutare immediatamente l’acquisto di un indirizzo PEC e la sua registrazione, soprattutto da parte di chi ancora non se ne è fatto carico.
C’è da dire, tuttavia, che l’obbligo di dotarsi di strumenti digitali, come già successo, comporta sempre un progressivo miglioramento nelle attività e nella gestione. Ne è un esempio la PEC stessa, che da obbligo si è negli anni trasformata in opportunità dal momento che i benefici apportati superano sicuramente i costi.
L’obbligatorietà del domicilio digitale, non solo consentirà di adeguarsi all’obbligo legislativo, ma molto probabilmente porterà a nuovi scenari d’uso semplificati e ottimizzati e a una gestione più efficiente sia sul lavoro sia nella vita privata.
Gentile cliente,
ci teniamo a segnalarle importanti novità da parte di Regione Lombardia per le imprese che hanno sostenuto delle spese per l’adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa delle attività lavorative mantenendo le misure di sicurezza.
Dal 6 ottobre il Bando “Safe Working – Io riapro sicuro” oltre che alle spese legate alla sanificazione degli ambienti e all’ acquisto di DPI ammette le spese per l’acquisto di strumentazione informatica, come per esempio:
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 60% per le piccole imprese e al 70% per le micro imprese. Il contributo è concesso nel limite massimo di 25.000 euro.
L’investimento minimo richiesto è pari a 2.000 euro
Le domande possono essere presentante fino al 30 novembre 2020!
Il supporto per Office 2010 terminerà il 13 ottobre 2020 e non ci saranno estensioni e aggiornamenti di sicurezza estesi. Tutte le app di Office 2010 continueranno a funzionare. Tuttavia, ci si potrebbe esporre a rischi per la sicurezza gravi e potenzialmente dannosi.
Cosa accadrà dopo la fine del supporto del 13 ottobre 2020?
Passa a Office 2019 per garantire la sicurezza dei dispositivi e degli account dei tuoi clienti: gli aggiornamenti per Office 2010 termineranno il 13 ottobre 2020.
Ti consiglierei di iniziare a pianificare la transizione della tua azienda a Office 2019 ora. Prima inizi, meno tempo dovrai affrontare i problemi di vulnerabilità di Office 2010.
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È vero, l’abbiamo aspettata un po’ ma ora la APP DocEasy è disponibile sugli Store.
La APP gratuita DocEasy sarà disponibile per un primo periodo in tutte le sue funzionalità, così potremo raccogliere il feedback di chi inizierà ad utilizzarla.
Successivamente a questo periodo di prova solo I TITOLARI di LICENZA
Efatt Azienda ed Efatt Studio / Azienda Capo Gruppo potranno ottenere:
Nell’ottica di offrire uno strumento su misura per la sua attività professionale e dopo aver raccolto i suggerimenti in merito, verrà valitata la funzionalità “compilazione fattura”.
Via A. Papa, 1/a
25128 Brescia
Tel. +39 0305105059
Orari di apertura degli uffici:
Dal Lunedì Lunedì al Venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18